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Legge
31 dicembre 1996, n. 675
Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997
- Supplemento Ordinario n. 3
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
(Finalita' e definizioni).
1.
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2.
Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine,
o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad
un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art.
2.
(Ambito di applicazione).
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art.
3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso
le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo
di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993,
n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice
di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito
di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura
e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso
le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31,
32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti
di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Art.
5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1.
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1.
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2.
Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO
II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.
7.
(Notificazione).
1.
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente
legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2.
La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata
del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti
con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta
solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4
e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3.
La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4.
La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal
territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di
tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni
di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per
il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in
ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art.
8.
(Responsabile).
1.
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita',
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
CAPO
III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I
Raccolta e requisiti dei dati
Art.
9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art.
10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per
iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3.
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Sezione
II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art.
11.
(Consenso).
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2.
Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero
una o piu' operazioni dello stesso.
3.
Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di
cui all'articolo 10.
Art.
12.
(Casi di esclusione del consenso).
1.
Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita',
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere
o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art.
13.
(Diritti dell'interessato).
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il
trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati,
secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
Art.
14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e
d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria,
il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della
loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio
del diritto di cui alla medesima lettera h).
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art.
15.
(Sicurezza dei dati).
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi
e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
settore e all'esperienza maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.
16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2.
I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento
per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge
in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed
e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art.
17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1.
Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano puo'
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato.
2.
L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art.
18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione
IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art.
19.
(Incaricati del trattamento).
1.
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere
le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art.
20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei
limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza
ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita
o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti
con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita'
per le quali i dati sono stati raccolti.
2.
Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1.
Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione
di cui all'articolo 7.
2.
Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo
9, comma 1, lettera e).
3.
Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6
e 7.
4.
La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
CAPO
IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art.
22.
(Dati sensibili).
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
3.
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalita' di interesse pubblico perseguite.
4.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto
di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice
di deontologia e di buona condotta secondo le modalita'
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art.
23.
(Dati inerenti alla salute).
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita'
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita'
riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire
previa autorizzazione del Garante.
2.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di
un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4.
La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita'
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.
24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale).
1.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art.
25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista).
1.
Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e'
richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo
22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita',
nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto
per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal
presente comma, il trattamento svolto in conformita' del
codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche
senza l'autorizzazione del Garante.
2.
Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma
1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente
articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3.
Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso
e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l).
4.
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
Art.
26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1.
Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2.
Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO
V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art.
27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
2.
La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse
quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7,
commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4.
I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Art.
28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24.
2.
Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24.
3.
Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri
un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari
a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalita', la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4.
Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere
o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5.
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita'.
7.
La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in
apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
CAPO
VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art.
29.
(Tutela).
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso
al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto
qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti,
sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare
memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo
alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante.
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla
data di presentazione, equivale a rigetto.
5.
Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una
o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
6.
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga
al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8.
Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge,
sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9.
Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi
di violazione dell'articolo 9.
CAPO
VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.
30.
(Istituzione del Garante).
1.
E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3.
Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I
membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
4.
Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per piu' di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non puo' essere sostituito.
6.
Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita'
di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione
sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
Art.
31.
(Compiti del Garante).
1.
Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformita' alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati
ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalita', nonche'
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
o disporne il blocco quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o
degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo
IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita'
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3.
Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma
5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la consultazione del registro mediante almeno
un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4.
Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
5.
Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o
un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato
addetto all'altro organo.
6.
Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per
il settore creditizio, per le attivita' assicurative e per
la radiodiffusione e l'editoria.
Art.
32.
(Accertamenti e controlli).
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2.
Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, puo' disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4.
I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
6.
Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento
e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
7.
Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificita'
della verifica, il membro designato puo' farsi assistere
da personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante .
Art.
33.
(Ufficio del Garante).
1.
Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente e' determinato in misura non superiore a quarantacinque
unita', su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante.
2.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti.
3.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia
e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso.
Nel medesimo regolamento sono altresi' previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto
del contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le
norme volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13, nonche' della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento puo' comunque essere emanato.
4.
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando
le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6.
Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti
a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO
VIII
SANZIONI
Art.
34.
(Omessa o infedele notificazione).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete o non rispondenti al vero, e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la
pena e' della reclusione sino ad un anno.
Art.
35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e
27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
2.
Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23
e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3,
e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3.
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione e' da uno a tre anni.
Art.
36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena
e' della reclusione da due mesi a due anni.
2.
Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica
la reclusione fino ad un anno.
Art.
37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art.
38.
(Pena accessoria).
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art.
39.
(Sanzioni amministrative).
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
tre milioni.
3.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art.
40.
(Comunicazioni al Garante).
1.
Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria
in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Art.
41.
(Disposizioni transitorie).
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli
13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono
il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione
dei dati prevista dalla presente legge.
2.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta
giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il
31 gennaio 1998.
3.
Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma
2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento
dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4.
Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5.
Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge
ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6.
In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7.
Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.
42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1.
L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita'
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita'
del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia
al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere
sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalita', dandone informazione al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e
di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile".
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, denominata "Autorita'"
ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento
delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su
parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando
il limite massimo complessivo di centocinquanta unita'.
Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli di
cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998".
4.
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la
protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art.
43.
(Abrogazioni).
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma
1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto
a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge
n. 121 del 1981.
2.
Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono
divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento
di taluni dati personali.
3.
Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento
di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO
X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art.
44.
(Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045
milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999,
quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45.
(Entrata in vigore).
1.
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti
svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli
22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388,
la presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
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